Rilievo-nullità in ogni grado della lite

Anche per la Commissione tributaria regionale di Milano gli avvisi di accertamento sottoscritti da dirigenti decaduti sono nulli.
Con la sentenza 2184/13/15 del 19 maggio 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) i giudici di secondo grado hanno affermato che sul punto «non sembra esservi ombra di dubbio».
Gli avvisi di accertamento sono emessi dalle direzioni provinciali, definite «uffici di livello dirigenziale», e sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da «altri » dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti.
Ciò comporta che funzionari non dirigenti possono sottoscrivere atti solo se di minor rilevanza e complessità. Questo è quanto prevede l’articolo 6, commi 5 e 6, del regolamento di amministrazione dell’agenzia delle Entrate, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 36 del 13 febbraio 2001, che non limita, quindi, la sua efficacia all’organizzazione interna, ma spiega effetti anche sulla validità degli atti. Le Agenzie fiscali, infatti, a norma degli articoli 66 e seguenti del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, sono regolate anche dai rispettivi statuti che disciplinano le competenze degli organi di direzione. I dirigenti, ai sensi degli articoli 4 e 17 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano atti…


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