Lodo Arbitrale Euromar GM srl
- Scritto da Studio Reggi
- Categoria Il Sole 24 ore
Il collegio ha disposto il risarcimento alla società condannando anche la banca al pagamento delle spese di arbitrato e di Ctu (Consulenza tecnica di ufficio) in quanto soltanto quattro contratti erano di copertura mentre gli altri erano speculativi e connaturati da un “alea” marcatamente se non totalmente sbilanciata a favore dell’intermediario.
La finalità di copertura, spiega il collegio, era l’unica a rendere giustificabile il rilascio della dichiarazione di operatore qualificato (secondo l’articolo 31 del regolamento Consob 11522/98) e quindi a rendere pienamente operante questo status.
La terna arbitrale ha poi accertato l’inadempimento della banca rispetto ai doveri a essa prescritti dall’articolo 21 del Tuf (diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei
mercati) e dall’articolo 26 del regolamento Consob 11522/98 (contenere i costi a carico degli investitori, ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore) dal momento che, nel proporre al cliente strumenti speculativi, la banca non ha assolto nei confronti dello stesso il dovere di informarlo adeguatamente in relazione ai rischi contenuti in queste operazioni.
La banca, aggiunge poi il Collegio…