Antiriciclaggio: annullato verbale della G.di F.
- Scritto da Studio Reggi
- Categoria Novità
Il dott. Maurizio Reggi ha assistito un noto studio legale a cui la Guardia di Finanza aveva contestato numerose violazioni in materia di antiriciclaggio. Il M.E.F. ha condiviso le argomentazioni contenute nelle note difensive e ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
Secondo quanto era stato verbalizzato dai militari, il titolare dello studio <<risulta non aver correttamente identificato nr. 20 clienti ed inoltre … risulta non aver adeguatamente identificato i soggetti costituenti la compagine sociale in nr. 5 casi per un totale in merito a tale ultima fattispecie di nr. 14 soggetti. Alla fine, quindi, la parte si è resa responsabile in relazione alla mancata identificazione di un totale di 34 soggetti>> oltre alla mancata registrazione di alcuni di essi.
Era anche stata rilevata l’omessa segnalazione di un’operazione ritenuta sospetta a causa della nazionalità estera dei promissari acquirenti di un terreno.
Nelle note difensive il dott. Reggi ha preliminarmente evidenziato che il controllo antiriciclaggio è stato viziato da eccesso di potere in quanto l’ordine di accesso prevedeva un periodo diverso rispetto a quello effettivamente controllato.
Ha, poi, fatto presente che lo studio legale esercita l’attività prevalentemente nel settore amministrativo e non ha mai rilevato elementi di sospetto circa il compimento o il tentato compimento di operazioni di riciclaggio da parte dei suoi clienti.
Ha, quindi, descritto, nei dettagli, ogni singola operazione contestata (descrizione che i verbalizzanti non avevano effettuato in maniera puntuale) e ha illustrato, caso per caso, i motivi per i quali non riteneva che lo Studio Legale non avesse dovuto procedere all’adeguata verifica antiriciclaggio.
Ha infine evidenziato che i componenti dello Studio Legale non hanno effettuato alcuna operazione per essere considerati “professionisti soggetti agli obblighi di adeguata verifica” il che accade solo <<quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti>> il trasferimento di diritti reali su beni immobili, la gestione di denaro, l’apertura e gestione di conti bancari ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 90/2017 che ha sostituito l’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007.
Detti rigorosi adempimenti sono limitati alle sole ipotesi tassativamente previste, ritenute rischiose, come le prestazioni che hanno ad oggetto mezzi di pagamento di valore pari o superiore a 15.000 euro o quelle per le quali vi sia sospetto di riciclaggio o vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ricevuti per l’identificazione del cliente (art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 90/2017; precedentemente art. 16 del D.Lgs. n. 231/2007).
Il Dirigente Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento I, Direzione V), visto il preventivo parere della Commissione Consultiva per le Infrazioni Valutarie e Antiriciclaggio, ha appurato che le operazioni contestate non erano soggette agli obblighi antiriciclaggio (vertevano su fatti di responsabilità professionale, recupero dell’IVA versata per l’acquisto di immobili, garanzie di vendita, risarcimento danni, risoluzioni di contratti preliminari, consulenza per operazioni su beni immobili già oggetto di contratto di compravendita tra le parti, ecc.). Ha, inoltre, ravvisato il difetto di motivazione del verbale privo di un adeguato accertamento del dato fattuale in quanto i verbalizzanti non hanno indicato se le pratiche oggetto di controllo avessero o meno i requisiti per essere sottoposte ad adeguata verifica antiriciclaggio. Essi si sono limitati ad indicare il numero cronologico, la data di registrazione sul registro antiriciclaggio, la asserita violazione riscontrata, il nominativo del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, non potendosi in tal modo ritenere sussistente e realizzata alcuna violazione.
Per quanto riguarda l’omessa segnalazione di operazioni sospette, il dirigente del MEF ha riconosciuto che, al professionista, era stata chiesta una consulenza legale in merito ad alcune problematiche riguardanti la possibilità di richiedere varianti ad un permesso di costruire, costituente condizione di un contratto preliminare che era già stato stipulato tra le parti senza l’assistenza del medesimo studio legale e le cui somme versate erano state già tutte utilmente tracciate.